Art. 19
ConvenzioneSez. 7

Art. 19

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In vigore dal 5 mar 1992
Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l' prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
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