Convenzione›Titolo III
Art. 25
In vigore dal 5 mar 1992
Ai sensi della presente convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-25