Convenzione›Sez. 1
Art. 30
In vigore dal 5 mar 1992
L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.
L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale è richiesto il riconoscimento di una decisione che è stata resa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-30