ConvenzioneSez. 2

Art. 35

In vigore dal 5 mar 1992
La decisione resa su istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-35

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