Convenzione›Sez. 2
Art. 34
In vigore dal 5 mar 1992
Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni.
L'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli . In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del perito.
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