ConvenzioneSez. 2

Art. 36

In vigore dal 5 mar 1992
Se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può opporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione. Se la parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione, il termine è di due mesi a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-36

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Art. 36 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo