Convenzione›Sez. 2
Art. 41
In vigore dal 5 mar 1992
La decisione resa sull'opposizione di cui all' può costituire unicamente oggetto di:
- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;
- ricorso davanti al "hojesteret", con l'autorizzazione del ministro della giustizia, in Danimarca;
- "Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania;
- ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto, in Irlanda;
- ricorso davanti al "Haestirèttur", in Islanda;
- ricorso (Kjaeremal or anke) davanti al "Hoyesteretts
kjaeremalsutvalg or Hoyesterett", in Norvegia;
- "Revisionsrekurs", in Austria;
- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo;
- ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale/recours de droit public devant le tribunal federal/staatsrechtliche
Beschwerde beim Bundesgericht, in Svizzera;
- ricorso davanti al "korkein oikeus/hogsta domstolen", in Finlandia;
- ricorso davanti al "hogsta domstolen", in Svezia;
- unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-41