ConvenzioneSez. 2

Art. 43

In vigore dal 5 mar 1992
Le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di origine.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-43

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