Convenzione›Sez. 3
Art. 47
In vigore dal 5 mar 1992
La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre:
1. qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata;
2. eventualmente, un documento comprovante che il richiedente
beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-47