Art. 47
ConvenzioneSez. 3

Art. 47

30 / 88
In vigore dal 5 mar 1992
La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre: 1. qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata; 2. eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-47