ConvenzioneTitolo V

Art. 52

In vigore dal 5 mar 1992
Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato contraente in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-52

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Art. 52 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo