ConvenzioneTitolo V

Art. 53

In vigore dal 5 mar 1992
Ai fini dell'applicazione della presente convenzione la sede delle società e delle persone giuridiche è assimilata al domicilio. Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato. Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato contraente i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del suo diritto internazionale privato.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-53

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