Convenzione›Titolo VII
Art. 56
In vigore dal 5 mar 1992
Il trattato e le convenzioni elencati all' continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente convenzione non è applicabile.
Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-56