ConvenzioneTitolo VIII

Art. 60

In vigore dal 5 mar 1992
Possono partecipare alla presente convenzione: a) gli Stati che, al momento dell'apertura alla firma della presente convenzione, sono membri delle Comunità europee o dell'Associazione europea di libero scambio; b) gli Stati che, dopo l'apertura alla firma della presente convenzione, diventano membri delle Comunità europee o dell'Associazione europea di libero scambio; c) gli Stati invitati ad aderire, conformemente all', paragrafo 1, lettera b).
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-60

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Art. 60 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo