Convenzione›Titolo VIII
Art. 64
In vigore dal 5 mar 1992
1. La presente convenzione è conclusa per una durata iniziale di
cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente all', paragrafo 3, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o che vi avranno aderito successivamente.
2. Alla scadenza del periodo iniziale di cinque anni, la convenzione sarà tacitamente rinnovata di anno in anno.
3. Dalla scadenza del periodo iniziale di cinque anni, ogni Stato
contraente potrà, in qualsiasi momento, denunciare la convenzione inoltrando una notifica al Consiglio federale svizzero.
4. La denuncia acquista efficacia alla fine dell'anno civile
successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica della denuncia da parte del Consiglio federale svizzero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-64