Convenzione›Titolo VIII
Art. 67
In vigore dal 5 mar 1992
Il Consiglio federale svizzero notificherà agli Stati rappresentati alla Conferenza diplomatica di Lugano e agli Stati che avranno aderito successivamente alla convenzione:
a) il deposito di ogni strumento di ratifica o d'adesione,
b) le date d'entrata in vigore della presente convenzione per gli
Stati contraenti,
c) le denunce ricevute in conformità dell',
d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I bis del protocollo n. 1,
e) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I ter del protocollo n. 1,
f) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del
protocollo n. 1,
g) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del
protocollo n. 1.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-67