ConvenzioneTitolo VIII

Art. 67

In vigore dal 5 mar 1992
Il Consiglio federale svizzero notificherà agli Stati rappresentati alla Conferenza diplomatica di Lugano e agli Stati che avranno aderito successivamente alla convenzione: a) il deposito di ogni strumento di ratifica o d'adesione, b) le date d'entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti, c) le denunce ricevute in conformità dell', d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I bis del protocollo n. 1, e) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I ter del protocollo n. 1, f) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del protocollo n. 1, g) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del protocollo n. 1.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-67

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Art. 67 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo