Convenzione›Titolo VIII
Art. 66
In vigore dal 5 mar 1992
Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente convenzione. A tal fine, una conferenza di revisione verrà convocata dal Consiglio federale svizzero entro sei mesi dalla domanda di revisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-66