Prot.o n. 1›Titolo VIII
Art. III
In vigore dal 5 mar 1992
Articolo III
Per il procedimento relativo alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-pon-iii