Prot.o n. 1Titolo VIII

Art. III

In vigore dal 5 mar 1992
Articolo III Per il procedimento relativo alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-pon-iii

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