Protocollo n.2›Titolo VIII
Art. 2
In vigore dal 5 mar 1992
1. Le parti contraenti convengono di istituire un sistema di
scambio di informazioni per quanto riguarda le decisioni emesse in applicazione della presente convenzione, nonché le decisioni pertinenti emesse in applicazione della convenzione di Bruxelles.
Tale sistema comporta:
- trasmissione a un organismo centrale da parte delle autorità
competenti delle decisioni emesse dagli organi giurisdizionali di ultima istanza e dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché di altre decisioni particolarmente importanti passate in giudicato ed emesse in applicazione della presente convenzione o della convenzione di Bruxelles;
- classificazione di tali decisioni da parte dell'organismo centrale,
compresa, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti;
- trasmissione da parte dell'organismo centrale del materiale
documentario alle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati firmatari e aderenti alla presente convenzione, nonché alla Commissione delle Comunità europee.
2. Organismo centrale è il Cancelliere della Corte di giustizia
delle Comunità europee.
Storico versioni
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