ConvenzioneTitolo VIII

Art. 68

In vigore dal 5 mar 1992
La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, islandese, italiana, norvegese, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i quattordici testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Consiglio federale svizzero, che provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati che saranno stati rappresentati alla Conferenza diplomatica di Lugano e a ciascuno Stato aderente. Fatto a Lugano, addì sedici settembre millenovecentottantotto.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-68

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