Convenzione›Titolo VIII
Art. 61
In vigore dal 5 mar 1992
1. La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri
delle Comunità europee o dell'Associazione europea di libero scambio.
2. La convenzione è sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari.
Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Consiglio federale svizzero.
3. La convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due Stati, di cui uno Stato membro delle Comunità europee ed uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio, avranno depositato i loro strumenti di ratifica.
4. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la convenzione
produce i suoi effetti il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-61