ConvenzioneTitolo VII

Art. 59

In vigore dal 5 mar 1992
La presente convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo qualora, in un caso previsto all', la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all', secondo comma. Tuttavia, nessuno Stato contraente può impegnarsi nei confronti di uno Stato terzo a non riconoscere una decisione resa in un altro Stato contraente da un giudice la cui competenza si basi sul fatto che in tale Stato si trovano beni appartenenti al convenuto o sul sequestro, da parte dell'attore, di beni ivi esistenti 1. se la domanda verte sulla proprietà o il possesso di tali beni, è volta ad ottenere l'autorizzazione di disporne o è relativa ad un'altra causa che li riguarda ovvero 2. se i beni costituiscono la garanzia di un credito che è l'oggetto della domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 59 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo