ConvenzioneSez. 2

Art. 44

In vigore dal 5 mar 1992
L'istante che, nello Stato di origine, ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nella procedura di cui agli articoli da 32 a 35, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più larga dalle spese prevista nel diritto dello Stato in cui presenta l'istanza. L'istante che chiede l'esecuzione di una decisione in materia di obblighi alimentari resa in Danimarca o in Islanda da un'autorità amministrativa può invocare nello Stato in cui l'istanza è proposta i benefici di cui al primo comma, se presenta un'attestazione del ministero della giustizia danese o del ministero della giustizia islandese comprovante che egli adempie alle condizioni economiche richieste per beneficiare in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-44

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Art. 44 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo