Convenzione›Sez. 2
Art. 44
In vigore dal 5 mar 1992
L'istante che, nello Stato di origine, ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nella procedura di cui agli articoli da 32 a 35, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più larga dalle spese prevista nel diritto dello Stato in cui presenta l'istanza.
L'istante che chiede l'esecuzione di una decisione in materia di obblighi alimentari resa in Danimarca o in Islanda da un'autorità amministrativa può invocare nello Stato in cui l'istanza è proposta i benefici di cui al primo comma, se presenta un'attestazione del ministero della giustizia danese o del ministero della giustizia islandese comprovante che egli adempie alle condizioni economiche richieste per beneficiare in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-44