ConvenzioneSez. 2

Art. 42

In vigore dal 5 mar 1992
Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o più di essi. L'istante può richiedere un'esecuzione parziale.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-42

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Art. 42 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo