ConvenzioneSez. 2

Art. 39

In vigore dal 5 mar 1992
In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all' e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-39

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Art. 39 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo