Convenzione›Sez. 2
Art. 31
In vigore dal 5 mar 1992
Le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.
Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza della parte interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-31