ConvenzioneSez. 2

Art. 32

In vigore dal 5 mar 1992
1. L'istanza deve essere proposta: Parte di provvedimento in formato grafico - nel Regno Unito: a) in Inghilterra e nel Galles, alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di un procedimento in materia di obbligazione alimentare, alla "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State"; b) in Scozia, alla "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla "Sher- iff Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State"; c) nell'Irlanda del Nord, alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State". 2. Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo