ConvenzioneSez. 1

Art. 28

In vigore dal 5 mar 1992
Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltrechè nel caso contemplato dall'. Il riconoscimento di una decisione può inoltre essere rifiutato in uno dei casi contemplati dall', paragrafo 3 e dall', paragrafo 4. Nell'accertamento delle competenze di cui ai commi precedenti, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza. Salva l'applicazione delle disposizioni del primo e secondo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall', punto 1.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-28

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