Convenzione›Sez. 3
Art. 12-bis
33 / 88In vigore dal 5 mar 1992
I rischi di cui all', punto 5, sono i seguenti:
1. ogni danno
a) subito dalle navi marittime, dagli impianti offshore e d'alto mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali,
b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeronavi
oppure effettuato da queste navi o aeronavi in combinazione con altri mezzi di trasporto;
2. ogni responsabilità, salvo per danni all'integrità fisica dei
passeggeri o ai loro bagagli,
a) risultante dall'impiego o dal funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a),
semprechè la legislazione dello Stato contraente in cui
l'aeronave è immatricolata non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi,
b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);
3. ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego od il funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a), in particolare quelle del nolo o del beneficio del noleggio;
4. ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti
punti da 1 a 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-c-12-bis