Prot. n. 1Titolo VIII

Art. I-ter

In vigore dal 5 mar 1992
Articolo I ter Ogni Stato contraente può, mediante dichiarazione fatta all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, riservarsi il diritto, in deroga alle disposizioni dell', di non riconoscere nè eseguire decisioni rese negli altri Stati contraenti se la competenza del giudice dello Stato di origine si fonda, in conformità dell', punto 1 b, esclusivamente sul domicilio del convenuto nello Stato di origine e l'immobile è situato nel territorio dello Stato che ha formulato la riserva.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198#art-pn-i-ter

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