Accordo
Art. 21
Proprietà Intellettuale
In vigore dal 1 feb 1992
Proprietà Intellettuale
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "proprietà intellettuale" va intesa ai sensi dell' della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Internazionale della Proprietà Intellettuale, conclusa in Stoccolma il 14 luglio 1967.
2. Ferme restando le disposizioni del presente Articolo, ai fini della legge sulla proprietà intellettuale, una attività che si svolga entro o su un elemento di volo della Stazione Spaziale, è considerata come svolta unicamente sul territorio dello "Stato Part- ner" che abbia immatricolato tale elemento, fatta eccezione che per gli elementi immatricolati dall'ESA, ogni "Stato Partner" europeo può considerare che l'attività si sia svolta sul proprio territorio. Onde prevenire dubbio, la partecipazione di uno "Stato Partner", del suo Ente od Organizzazione Cooperante o delle persone giuridiche ad esso collegate, ad un'attività che si svolga entro o su un elemento di volo della Stazione Spaziale di proprietà di un altro "Partner", non modificherà od influenzerà di per sè la giurisdizione su tale attività, come disposto nella clausola precedente.
3. Per quanto riguarda un'invenzione realizzata entro o su uno qualsiasi degli elementi di volo della Stazione Spaziale da una persona che non sia suo cittadino o residente, uno "Stato Partner" non potrà applicare la propria legislazione in materia di segretezza delle invenzioni, in modo da impedire (per esempio imponendo termini di sospensione od esigendo preventiva autorizzazione) la presentazione di domande di brevetto in qualsiasi altro "Stato Part- ner" che possa provvedere alla protezione del segreto sulle domande di brevetto contenenti informazioni classificate od altrimenti protette per motivi di sicurezza nazionale. La presente disposizione non pregiudica (a) il diritto di ogni "Stato Partner", nel quale una domanda di brevetto sia stata presentata per la prima volta, di mantenere sotto suo controllo la segretezza di tale domanda o di sottoporre a restrizioni una sua ulteriore introduzione ovvero (b) il diritto di qualsiasi altro "Stato Partner", nel quale una domanda sia successivamente presentata, di sottoporre a restrizioni, ai sensi degli obblighi internazionali, la sua circolazione.
4. Ove una persona giuridica od un soggetto sia titolare di una proprietà intellettuale protetta in più di uno "Stato Partner" europeo, detta persona giuridica o soggetto non potrà ottenere un risarcimento di danni e/o provvedimenti di protezione in più di uno di questi Stati per lo stesso atto di violazione degli stessi diritti su tale proprietà intellettuale, che dovesse prodursi entro o su uno degli elementi immatricolati dall'ESA. Ove lo stesso atto di violazione entro o su uno degli elementi immatricolati dall'ESA dia luogo a procedimenti intentati da parte di differenti titolari di diritti di proprietà intellettuale, per il fatto stesso che più di uno "Stato Partner" europeo possa ritenere che l'atto si sia prodotto sul proprio territorio, un tribunale può decidere, in pendenza di un giudizio in corso, la temporanea sospensione del procedimento di una causa successivamente intentata. Qualora venisse intentata più di una azione, l'esecuzione di una sentenza per danni a seguito di uno qualsiasi dei relativi procedimenti escluderà ulteriori risarcimenti per danni violazione in qualsiasi altra azione in corso o futura, basata sulla stessa causa.
5. Per quanto riguarda un'attività che abbia luogo entro o su un elemento di volo immatricolato dall'ESA, nessuno "Stato Partner" europeo potrà rifiutare di riconoscere una licenza di sfruttamento di un diritto di proprietà intellettuale, qualora tale licenza sia valida secondo la legislazione di un qualsiasi "Stato Partner" europeo. L'osservanza delle condizioni di sfruttamento di detta licenza precluderà inoltre un risarcimento e/o provvedimenti di protezione per violazione in ogni altro "Stato Partner" europeo.
6. La presenza temporanea sul territorio di uno "Stato Partner" di qualsiasi oggetto, compresi i componenti di un elemento di volo, in transito tra qualunque luogo sulla Terra e qualunque elemento di volo della Stazione Spaziale, immatricolato da un altro "Stato Partner" o dall'ESA, non costituirà di per sè fondamento giuridico per intentare nel primo "Stato Partner" azioni per violazione di brevetto.
Storico versioni
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