Accordo
Art. 20
Regime dei Dati e dei Beni in Transito
In vigore dal 1 feb 1992
Regime dei Dati e dei Beni in Transito
Riconoscendo l'importanza dell'esercizio continuo e della piena utilizzazione internazionale della Stazione Spaziale, ogni "Stato Partner" permetterà, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti nazionali in quanto applicabili, il rapido transito dei dati e dei beni degli altri "Partners", dei loro Enti od Organizzazioni Cooperanti e dei loro utilizzatori. Il presente Articolo si applicherà unicamente a dati e beni in transito con destinazione e con provenienza dalla Stazione Spaziale, ivi compreso, ma senza che ciò significhi limitazione, il transito fra le proprie frontiere nazionali ed un sito di lancio o di atterraggio nel proprio territorio e fra un sito di lancio o di atterraggio e la Stazione Spaziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;38#art-a-20