Accordo

Art. 23

Consultazioni

In vigore dal 1 feb 1992
Consultazioni 1. I "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, possono consultarsi reciprocamente su tutte le questioni derivanti dalla cooperazione per la Stazione Spaziale. I "Partners" si adopereranno per risolvere tali questioni tramite consultazione fra i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti in conformità alle pro- cedure previste nei Memorandum. 2. Qualsiasi "Partner" può chiedere che consultazioni a livello governativo abbiano luogo con un altro "Partner" su qualsiasi questione relativa alla cooperazione per la Stazione Spaziale. Il "Partner" ricevente la richiesta darà ad essa tempestivamente seguito. Ove il "Partner" richiedente informi gli Stati Uniti che l'argomento di tali consultazioni è meritevole di essere sottoposto alla considerazione di tutti i "Partners", gli Stati Uniti convocheranno, quanto prima possibile, consultazioni multilaterali alle quali essi inviteranno tutti i "Partners". 3. Ove una questione, non risolta mediante consultazione, necessiti ancora di una soluzione, i "Partners" interessati possono sottoporla ad una procedura convenuta di regolamento delle controversie quali conciliazione, mediazione, arbitrato.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;38#art-a-23

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Consultazioni (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo