Accordo
Art. 27
Recesso
In vigore dal 1 feb 1992
Recesso
1. Qualsiasi "Stato Partner" può recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone notifica scritta al Depositario con un preavviso di almeno un anno. Il recesso di uno "Stato Partner" europeo non inciderà sui diritti ed obblighi del "Partner Europeo" ai sensi del presente Accordo.
2. Ove un "Partner" dia notifica del proprio recesso dal presente Accordo, i "Partners" si adopereranno, allo scopo di assicurare la continuazione del programma globale, per giungere, prima della data effettiva di recesso, ad un accordo sulle modalità e sulle condizioni di recesso di tale "Partner".
3. Poiché il contributo del Canada costituisce un elemento essenziale dell'infrastruttura della Stazione Spaziale, il Canada, in caso di recesso, assicurerà l'utilizzazione e l'esercizio efficaci da parte degli Stati Uniti degli elementi canadesi elencati nell'Allegato. A tale scopo, il Canada fornirà sollecitamente i disegni, la documentazione, i programmi per elaboratori elettronici, le parti di ricambio, gli utensili, le attrezzature speciali per collaudi e/o tutti gli altri articoli necessari.
4. In aggiunta alle disposizioni dei precedenti commi 2 e 3, all'atto di notifica di recesso da parte del Canada per una qualsiasi ragione, gli Stati Uniti ed il Canada negozieranno tempestivamente un accordo di recesso. Nell'ipotesi che tale accordo preveda il trasferimento agli Stati Uniti degli elementi canadesi elencati nell'Allegato, esso preveder altresì che gli Stati Uniti diano una compensazione adeguata al Canada per tale trasferimento.
5. Ove un "Partner" notifichi il recesso dal presente Accordo, il proprio Ente od Organizzazione Cooperante verrà considerato aver effettivamente receduto dal suo corrispondente Memorandum con la NASA, alla stessa data del recesso di tale "Partner" dal presente Accordo.
6. Il recesso di uno "Stato Partner" non modificherà i diritti e gli obblighi permanenti di tale "Stato Partner" quali previsti agli del presente Accordo, salvo quanto diversamente convenuto in un accordo di recesso ai sensi dei precedenti commi 2 o 4.
Storico versioni
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