Accordo
Art. 26
Emendamenti
In vigore dal 1 feb 1992
Emendamenti
Il presente Accordo potrà essere emendato con l'accordo scritto degli "Stati Partner" per i quali esso sia entrato in vigore.
Qualsiasi emendamento è soggetto a ratifica, accettazione, approvazione od adesione di tali Stati, in conformità con le loro rispettive procedure costituzionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;38#art-a-26