Art. 26 · Emendamenti
Accordo

Art. 26

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Emendamenti

In vigore dal 1 feb 1992
Emendamenti Il presente Accordo potrà essere emendato con l'accordo scritto degli "Stati Partner" per i quali esso sia entrato in vigore. Qualsiasi emendamento è soggetto a ratifica, accettazione, approvazione od adesione di tali Stati, in conformità con le loro rispettive procedure costituzionali.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;38#art-a-26