Accordo
Art. 25
Entrata in vigore
In vigore dal 1 feb 1992
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo resta aperto alla firma degli Stati elencati nel Preambolo del presente Accordo.
2. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione, approvazione od adesione. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate da ogni Stato in conformità alle proprie procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Governo degli Stati Uniti, qui designato come Depositario.
3. (a) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui gli Stati Uniti abbiano depositato uno strumento di ratifica, accettazione od approvazione, e le condizioni contenute nel seguente paragrafo (b) relative all'entrata in vigore per il "Partner Europeo" siano state realizzate, od un altro "Partner" abbia depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione od approvazione. Il Depositario notificherà a tutti gli Stati firmatari l'entrata in vigore del presente Accordo. Successivamente, se il presente Accordo non è entrato in vigore per il "Partner Europeo", esso entrerà in vigore per quest'ultimo come disposto nel seguente paragrafo (b); esso entrerà in vigore per gli altri "Partners" all'atto del deposito dei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione.
(b) Il presente Accordo non entrerà in vigore per uno "Stato Partner" europeo prima della sua entrata in vigore per il "Partner Europeo". Esso entrerà in vigore per il "Partner Europeo" soltanto dopo che il Depositario abbia ricevuto gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione da almeno quattro Stati europei firmatari od aderenti, che contribuiscano insieme per almeno l'80% al Programma di Sviluppo Columbus dell'Agenzia Spaziale Europea.
(c) Una volta che il presente Accordo sia entrato in vigore per il "Partner Europeo", qualsiasi Stato europeo elencato nel Preambolo del presente Accordo che non sia stato preso in considerazione ai fini del precedente paragrafo (b) o qualsiasi altro Stato Membro dell'ESA che era uno Stato Membro dell'ESA al momento della firma del presente Accordo da parte degli Stati Uniti può aderire al presente Accordo depositando il proprio strumento di adesione presso il Depositario. Qualsiasi altro Stato Membro dell'ESA può aderire al presente Accordo con l'assenso degli Stati Uniti.
4. Ove, al 31 dicembre 1992, il presente Accordo non sia entrato in vigore per un "Partner", gli Stati Uniti convocheranno una conferenza dei firmatari del presente Accordo per esaminare le misure, ivi comprese eventuali modifiche al presente Accordo, necessarie per tenere conto di tali circostanze.
Storico versioni
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