Accordo

Art. 16

Rinuncia Reciproca ad Azioni per Responsabilità

In vigore dal 1 feb 1992
Rinuncia Reciproca ad Azioni per Responsabilità 1. Finalità del presente Articolo è di stabilire una rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità da parte degli "Stati Part- ner" e delle persone giuridiche collegate nell'intento di incentivare una partecipazione all'esplorazione, allo sfruttamento ed all'uso dello spazio extra-atmosferico mediante la Stazione Spaziale. Per raggiungere il predetto obiettivo, tale rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità deve essere interpretata in senso lato. 2. Ai fini del presente Articolo: (a) La dizione "Stato Partner" comprende l'Ente od Organizzazione Cooperante collegata. Essa comprende altresì ogni persona giuridica indicata nel Memorandum fra la NASA ed il Governo del Giappone per assistere l'Ente od Organizzazione Cooperante del Governo del Giappone nell'attuazione del predetto Memorandum. (b) L'espressione "persona giuridica collegata" designa: un contraente od un subcontraente di uno "Stato Partner" di qualsiasi livello; un utilizzatore od un cliente di uno "Stato Partner" di qualsiasi livello; un contraente od un subcontraente di un utilizzatore o di un cliente di uno "Stato Partner" di qualsiasi livello. Le dizioni "contraenti" e "subcontraenti" comprendono fornitori di ogni genere. (c) Il termine "danno" significa: menomazioni fisiche o danni alla salute o il decesso di una persona; i danni causati alla proprietà, la perdita di quest'ultima o la perdita della sua disponibilità; la perdita di redditi o di profitti, oppure altri danni diretti, indiretti o causati da altri danni. (d) Il termine "veicolo di lancio" designa un oggetto (o qualsiasi parte di esso) destinato al lancio, lanciato da Terra o ritornante sulla Terra, il quale porti dei carichi utili, delle persone od entrambi. (e) Il termine "carico utile" indica qualsiasi bene destinato ad essere lanciato in volo od ad essere utilizzato sopra ovvero entro un veicolo di lancio o la Stazione Spaziale. (f) L'espressione "Operazioni Spaziali Protette" designa ogni attività relativa al veicolo di lancio, alla Stazione Spaziale ed ai carichi utili sulla Terra, nello spazio extra-atmosferico oppure in transito fra la Terra e lo spazio extra-atmosferico, in applicazione del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione. Tale espressione comprende, senza essere tuttavia limitata a: la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, i collaudi, la fabbricazione, il montaggio, l'integrazione, l'esercizio o l'utilizzazione di veicoli di lancio, di trasferimento (per esempio, il Veicolo di Manovra in Orbita), della Stazione Spaziale o di un carico utile nonché le apparecchiature di supporto, le attrezzature ed i servizi connessi; tutte le attività relative al supporto a terra, ai collaudi, all'addestramento, alla simulazione oppure alle apparecchiature di guida e di controllo ed alle attrezzature o servizi connessi. L'espressione "Operazioni Spaziali Protette" comprende anche tutte le attività connesse con l'evoluzione della Stazione Spaziale, di cui all'. L'espressione "Operazioni Spaziali Protette" non comprende le attività svolte sulla Terra al ritorno dalla Stazione Spaziale per lo sviluppo successivo di prodotti o di processi di carico utile per finalità diverse da attività collegate alla Stazione Spaziale, in applicazione del presente Accordo. 3. (a) Ogni "Stato Partner" accetta una rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità per effetto della quale esso rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti delle persone giuridiche o persone indicate ai paragrafi da 3 (a) a 3 (a) seguenti, in caso di danni risultanti da Operazioni Spaziali Protette. Tale reciproca rinuncia si applica soltanto se la persona giuridica, la persona oppure il bene che ha causato il danno sia coinvolto in Operazioni Spaziali Protette e se la persona giuridica, la persona od il bene danneggiati lo siano stati in conseguenza del loro coinvolgimento in Operazioni Spaziali Protette. La rinuncia reciproca si applica ad ogni richiesta di risarcimento per danni, qualunque sia il suo fondamento giuridico, compresi, senza che ciò significhi limitazione, illeciti civili e penali (inclusa la negligenza di ogni ordine o grado) ed i contratti, nei confronti di: un altro "Stato Partner"; una persona giuridica collegata di un altro "Stato Partner"; i dipendenti di uno qualsiasi dei soggetti indicati ai paragrafi 3 (a) e 3 (a) di cui sopra. (b) Inoltre, ogni "Stato Partner" estende la rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità di cui al precedente paragrafo 3 (a) alle proprie persone giuridiche collegate imponendo loro, per contratto od in qualsiasi altro modo, di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti delle persone giuridiche e delle persone indicate ai paragrafi da 3 (a) a 3 (a) di cui sopra. (c) Onde prevenire dubbio, tale rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità comprende la rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità derivanti dalla Convenzione sulla Responsabilità, qualora la persona giuridica, la persona oppure il bene che ha causato il danno sia coinvolto in Operazioni Spaziali Protette e se la persona giuridica, la persona od il bene danneggiati lo siano stati in conseguenza del loro coinvolgimento in Operazioni Spaziali Protette. (d) Ferme restando le altre disposizioni del presente Articolo, tale rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità non si applica: a richieste di risarcimento fra uno "Stato Partner" e le proprie persone giuridiche collegate ovvero fra queste ultime; a richieste di risarcimento avanzate da una persona fisica o dai suoi eredi, superstiti od aventi causa per menomazioni fisiche o per decesso di detta persona fisica; a richieste di risarcimento per danni determinati da dolo o colpa grave; a richieste di risarcimento di proprietà intellettuale. (e) Nessuna disposizione del presente Articolo deve essere interpretata per costituire presupposto di richieste o di azioni di risarcimento, che altrimenti risulterebbero infondate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;38#art-a-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rinuncia Reciproca ad Azioni per Responsabilità (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo