Accordo

Art. 14

Evoluzione

In vigore dal 1 feb 1992
Evoluzione 1. I "Partners" intendono che la Stazione Spaziale si evolva mediante addizione di capacità e si adopereranno per aumentare al massimo le possibilità che tale evoluzione avvenga con il contributo di tutti i "Partners". A tal fine, ogni "Partner" si prefiggerà di dare, se del caso, agli altri "Partners" l'opportunità di cooperare alle proprie proposte di addizioni di capacità evolutiva. La Stazione Spaziale, unitamente alle sue addizioni di capacità evolutiva, resterà una stazione civile, ed il suo esercizio e la sua utilizzazione saranno a fini pacifici, in conformità al diritto internazionale. 2. Il presente Accordo enuncia diritti ed obblighi limitatamente agli elementi elencati nell'Allegato, eccettuati il presente Articolo e l', che si applicheranno a qualsiasi addizione di capacità evolutiva. Il presente Accordo non impegna alcuno "Stato Partner" a contribuire all'addizione di capacità evolutiva, nè d'altro canto lo impegna ad accordare ad alcun "Partner" diritti ad essa connessi. 3. Le procedure per il coordinamento degli studi sull'evoluzione della Stazione Spaziale rispettivamente effettuati dai "Partners" e per la verifica di specifiche proposte per l'addizione di capacità evolutiva, sono specificate nei Memorandum. 4. La cooperazione fra due o più "Partners" per quanto riguarda la partecipazione ad addizioni di capacità evolutiva esigerà, successivamente al coordinamento ed alla verifica previsti nel precedente comma 3, un emendamento del presente Accordo od un accordo distinto nel quale - ove tali addizioni avvengano sulla base abitata od abbiano un'incidenza tecnica od operativa sulla base abitata o sul Sistema di Trasporto Spaziale della NASA - gli Stati Uniti siano Parte, allo scopo di garantire che le addizioni siano compatibili con le responsabilità programmatiche complessive degli Stati Uniti di cui all'. 5. Successivamente al coordinamento ed alla verifica previsti nel precedente comma 3, l'addizione di capacità evolutiva da parte di un "Partner" esigerà la previa notifica di tale addizione agli altri "Partners" e - ove tale addizione avvenga sulla base abitata od abbia un'incidenza tecnica od operativa sulla base abitata o sul Sistema di Trasporto Spaziale della NASA - un accordo con gli Stati Uniti, allo scopo di garantire che l'addizione sia compatibile con le responsabilità programmatiche complessive degli Stati Uniti di cui all'. 6. Il "Partner" che potesse ricevere pregiudizio da una addizione di capacità evolutiva secondo i precedenti commi 4 e 5, potrà richiedere consultazioni con gli altri "Partners" ai sensi dell'. 7. L'addizione di capacità evolutiva non modificherà in alcun caso i diritti e gli obblighi derivanti ad uno "Stato Partner" per effetto del presente Accordo e dei Memorandum circa gli elementi elencati nell'Allegato, salvo che lo "Stato Partner" interessato non concordi diversamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;38#art-a-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo