Accordo

Art. 12

Trasporti

In vigore dal 1 feb 1992
Trasporti 1. Per la progettazione degli elementi e dei carichi utili della Stazione Spaziale, il Sistema di Trasporto Spaziale della NASA costituisce il sistema di lancio e ritorno di riferimento per la base abitata della Stazione Spaziale e per la piattaforma polare degli Stati Uniti ed il Sistema di Trasporto Spaziale dell'ESA costituisce il sistema di lancio di riferimento per lo MTFF e per la piattaforma polare forniti dal "Partner Europeo". Altri sistemi di trasporto governativi o del settore privato dei "Partners" possono essere utilizzati in connessione con la Stazione Spaziale soltanto se sono compatibili con essa. Particolarmente, il "Partner Europeo" ed il Giappone hanno il diritto di accedere alla Stazione Spaziale tramite, rispettivamente, il Sistema di Trasporto Spaziale dell'ESA (ivi compresi Ariane ed Hermes) ed il Sistema di Trasporto Spaziale giapponese (ivi compreso il sistema di lancio H-II). Tale accesso sarà realizzato in conformità alle disposizioni dei relativi Memo- randum e delle intese di attuazione. 2. La NASA fornisce, a pagamento, servizi di lancio e di ritorno agli altri Enti od Organizzazioni Cooperanti ed ai loro rispettivi utilizzatori, in conformità alle condizioni specificate nei relativi Memorandum e nelle intese di attuazione. Quanto alle condizioni finanziarie, gli Enti od Organizzazioni Cooperanti si forniscono reciprocamente e forniscono ai rispettivi utilizzatori servizi di lancio e di ritorno ai prezzi da essi applicati ad utilizzatori di corrispondente categoria. Gli Enti od Organizzazioni Cooperanti si adopereranno per soddisfare reciprocamente richieste e calendari di volo proposti. 3. Ogni "Partner" rispetterà i diritti di proprietà ed il carattere confidenziale dei beni e dei dati, adeguatamente contrassegnati, da trasportare con il proprio sistema di trasporto spaziale.
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Trasporti (Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo