Accordo

Art. 7

Gestione

In vigore dal 1 feb 1992
Gestione 1. Gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, sono responsabili della gestione e della direzione del loro programma, conformemente alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione. Gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, sono altresì responsabili del coordinamento complessivo del programma e della direzione complessiva della Stazione Spaziale, salvo quanto diversamente disposto nel presente Articolo e nei Memorandum. Inoltre, gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, sono responsabili dell'ingegneria e dell'integrazione del sistema complessivo e della definizione dei requisiti e dei piani di sicurezza generale conformemente alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione. Gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, sono responsabili anche della pianificazione complessiva e della direzione giornaliera ordinaria della base abitata e della piattaforma polare degli Stati Uniti, conformemente alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione. Inoltre, gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, sono responsabili della gestione delle loro attività di utilizzazione della Stazione Spaziale, in conformità alle disposizioni dei Memo- randum e delle intese di attuazione. 2. Compatibilmente con le responsabilità complessive della NASA di cui sopra, gli altri "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, sono rispettivamente responsabili della gestione e della direzione dei propri programmi, dell'ingegneria e dell'integrazione di sistema per gli elementi che essi forniscono, della definizione e attuazione dei requisiti e dei piani dettagliati di sicurezza per gli elementi forniti, nonché dell'assistenza alla NASA per la pianificazione complessiva e per la direzione giornaliera ordinaria della base abitata, in conformità alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione. Gli altri "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, sono individualmente responsabili della gestione delle loro rispettive attività di utilizzazione della Stazione Spaziale in conformità alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione. 3. Nei limiti in cui un problema di progettazione e di sviluppo riguardi esclusivamente elementi della base abitata forniti dal "Partner Europeo", dal Giappone o dal Canada, e non sia previsto nella congiunta documentazione di programma concordata, di cui ai Memorandum, le decisioni relative a tali elementi potranno essere prese dal "Partner" interessato, agente tramite il proprio Ente o la propria Organizzazione Cooperante. 4. Il "Partner Europeo", agente tramite l'ESA, è responsabile della progettazione, dello sviluppo e della pianificazione e direzione giornaliera ordinaria della piattaforma polare che esso fornisce e del Laboratorio Abitabile Autonomo (qui di seguito indicato come "MTFF") nella misura in cui tali attività non abbiano riflessi sul Sistema di Trasporto Spaziale della NASA o sulla base abitatata collegati con le operazioni di assistenza loro proprie, in conformità alle disposizioni del Memorandum tra la NASA e l'ESA e delle intese di attuazione. 5. Le responsabilità del processo decisionale che i "Partners" ed i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti hanno in merito agli elementi rispettivamente forniti sono specificate nel presente Accordo e nei Memorandum. I "Partners", agenti tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti, istituiscono e sono membri degli organi di gestione incaricati della pianificazione e del coordinamento delle attività relative alla progettazione ed allo sviluppo della Stazione Spaziale, nonché al suo esercizio ed alla sua utilizzazione sicuri, efficienti ed efficaci, come previsto nel presente Accordo e nei Memorandum. In tali organi di gestione, l'obiettivo del processo decisionale è il consenso. I Memorandum specificano inoltre i meccanismi decisionali in seno a tali organi di gestione, qualora gli Enti od Organizzazioni Cooperanti non pervengano ad un consenso, ivi comprese le decisioni della NASA rela- tive alla base abitata o di un altro Ente od Organizzazione Cooperante relative agli elementi che sono separati dalla base abitata.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;38#art-a-7

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