Accordo

Art. 5

Immatricolazione, Giurisdizione e Controllo

In vigore dal 1 feb 1992
Immatricolazione, Giurisdizione e Controllo 1. Conformemente all'Articolo II della Convenzione sull'Immatricolazione, ciascun "Partner" immatricola come oggetti spaziali gli elementi di volo che fornisce, elencati nell'Allegato, avendo il "Partner Europeo" delegato tale responsabilità all'ESA, che agisce in suo nome e per suo conto. 2. Conformemente all'Articolo VIII del Trattato sullo Spazio Cosmico e all'Articolo II della Convenzione sull'Immatricolazione, ciascun "Partner" conserva la propria giurisdizione ed il proprio controllo sugli elementi che immatricola in conformità con il comma 1 di cui sopra e sul personale, entro o sopra la Stazione Spaziale, che sia suo cittadino. L'esercizio di tale giurisdizione e controllo sarà sottoposto alle specifiche disposizioni del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione, ivi comprese le procedure relative in essi stabilite.
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