Accordo

Art. 6

Proprietà degli Elementi e delle Attrezzature

In vigore dal 1 feb 1992
Proprietà degli Elementi e delle Attrezzature 1. Gli Stati Uniti, il "Partner Europeo" ed il Canada, agenti tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti, ed una persona giuridica che il Giappone designerà al momento del deposito del suo apposito strumento, conformemente all'.2, sono proprietari degli elementi, elencati nell'Allegato, che essi rispettivamente forniscono, salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo. I "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, si notificheranno reciprocamente ogni informazione relativa alla proprietà delle attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale. 2. Il "Partner Europeo" affida all'ESA, agente in suo nome e per suo conto, la proprietà degli elementi che esso fornisce, come anche di ogni altra attrezzatura sviluppata e finanziata nel quadro di un programma dell'ESA, a titolo di contributo alla Stazione Spaziale, al suo esercizio o alla sua utilizzazione. 3. Il trasferimento della proprietà degli elementi elencati nell'Allegato oppure delle attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale non incide sui diritti e sugli obblighi dei "Part- ners" ai sensi del presente Accordo, dei Memorandum o delle intese di attuazione. 4. Un non-"Partner" od una persona giuridica privata che rientri sotto la giurisdizione di un non-"Partner" non può essere proprietario di attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale, e la proprietà degli elementi elencati nell'Allegato non può essergli trasferita senza il previo accordo degli altri "Part- ners". Qualsiasi atto di trasferimento, di proprietà di elementi elencati nell'Allegato deve essere previamente notificato agli altri "Partners". 5. Sulla proprietà di attrezzature o materiali forniti da un utilizzatore non incide la mera presenza di tali attrezzature o materiali nella o sulla Stazione Spaziale. 6. La proprietà o l'immatricolazione di elementi o la proprietà di attrezzature non sono in alcun caso considerate come costituenti indicazione di proprietà del materiale o dei dati risultanti dalle attività realizzate entro o sopra la Stazione Spaziale. 7. L'esercizio dei diritti di proprietà su elementi ed attrezzature è sottoposto alle specifiche disposizioni del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione, ivi comprese le procedure relative in essi stabilite.
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