Accordo

Art. 2

Diritti ed Obblighi Internazionali

In vigore dal 1 feb 1992
Diritti ed Obblighi Internazionali 1. Lo sviluppo, esercizio ed utilizzazione della Stazione Spaziale sono espletati in conformità al diritto internazionale, ivi compreso il Trattato sullo Spazio Cosmico, l'Accordo per il Salvataggio, la Convenzione sulla Responsabilità e la Convenzione sull'Immatricolazione. 2. Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo tale da: (a) modificare i diritti e gli obblighi degli "Stati Partner" fra di loro o nei riguardi di altri Stati, stabiliti nei trattati di cui al punto 1 del presente Articolo, salvo quanto diversamente disposto all'; (b) incidere sui diritti e sugli obblighi degli "Stati Partner" nell'esplorazione o nell'uso dello spazio extra-atmosferico, sia singolarmente, sia in cooperazione con altri Stati, per attività non connesse con la Stazione Spaziale; ovvero (c) costituire una base per la rivendicazione di diritti di proprietà nazionale sullo spazio extra-atmosferico o su una qualsiasi parte di esso.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;38#art-a-2

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Diritti ed Obblighi Internazionali (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo