Accordo

Art. 4

Enti od Organizzazioni Cooperanti

In vigore dal 1 feb 1992
Enti od Organizzazioni Cooperanti 1. I "Partners" convengono che l'Amministrazione Nazionale per l'Aeronautica e lo Spazio (qui di seguito indicata come "NASA") per gli Stati Uniti, l'Agenzia Spaziale Europea (qui di seguito indicata come "ESA") per i Governi Europei, il Ministero di Stato per le Scienze e la Tecnologia (qui di seguito indicato come "MOSST") per il Governo del Canada, saranno gli Enti o le Organizzazioni Cooperanti responsabili dell'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale. La designazione dell'Ente od Organizzazione Cooperante del Governo del Giappone per l'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale sarà effettuata nel Memorandum di Intesa tra la NASA ed il Governo del Giappone, di cui al seguente comma 2. 2. Gli Enti o le Organizzazioni Cooperanti attueranno la cooperazione per la Stazione Spaziale in conformità alle disposizioni relative del presente Accordo, ai rispettivi Memorandum di Intesa fra la NASA e l'ESA, la NASA ed il MOSST nonché la NASA ed il Governo del Giappone, riguardanti la progettazione degli elementi, lo sviluppo, l'esercizio e l'utilizzazione della Stazione Spaziale (qui di seguito indicati come "i Memorandum") ed alle intese fra la NASA ed uno o più Enti od Organizzazioni Cooperanti che attuano i Memorandum (qui di seguito indicate come "intese di attuazione"). I Memorandum saranno subordinati al presente Accordo e le intese di attuazione saranno subordinate ai Memorandum. 3. Qualora una disposizione di un Memorandum enunci diritti od obblighi accettati da un Ente od una Organizzazione Cooperante (o, nel caso del Giappone, dal Governo del Giappone) che non sia Parte di tale Memorandum, tale disposizione non potrà essere modificata senza l'accordo scritto di quell'Ente od Organizzazione Cooperante (o, nel caso del Giappone, del Governo del Giappone).
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