Accordo

Art. 11

Equipaggio

In vigore dal 1 feb 1992
Equipaggio 1. Ogni "Partner" ha il diritto di fornire personale qualificato da impiegare, su base di eque valutazioni, come membri dell'equipaggio della Stazione Spaziale. Le selezioni avranno luogo conformemente alle procedure previste nei Memorandum e nelle intese di attuazione. Le decisioni riguardanti l'assegnazione ai voli di membri di equipaggio di un "Partner" saranno prese in piena consultazione con tale "Partner", agendo tramite gli Enti od Organizzazioni Cooperanti interessati. 2. Il Codice di Condotta dell'equipaggio della Stazione Spaziale sarà elaborato da tutti i "Partners", conformemente ai Memorandum. Ove le procedure interne di un "Partner" richiedano una accettazione del Codice di Condotta a livello governativo, tale "Partner" dovrà aver accettato il Codice di Condotta prima di fornire membri di equipaggio della Stazione Spaziale. Nell'esercizio del proprio diritto di fornire membri di equipaggio, ogni "Partner" assicurerà che i suoi membri di equipaggio osservino il Codice di Condotta.
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Equipaggio (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo