Accordo
Art. 15
Finanziamento
In vigore dal 1 feb 1992
Finanziamento
1. Ogni "Partner" prenderà a proprio carico le spese per l'adempimento delle proprie responsabilità in conformità al presente Accordo, ivi compresa la partecipazione, stabilita su base di equità, alle spese comuni concordate per l'esercizio della Stazione Spaziale, come disposto nei Memorandum e nelle intese di attuazione.
2. In applicazione del presente Accordo, gli obblighi finanziari di ogni "Partner" sono soggetti alle rispettive procedure di finanziamento ed alla disponibilità dei fondi stanziati.
Riconoscendo l'importanza della cooperazione per la Stazione Spaziale, ciascun "Partner" si impegna ad adoperarsi per ottenere l'approvazione dei fondi necessari per adempiere a tali obblighi, conformemente alle rispettive procedure di finanziamento.
3. Qualora sorgessero problemi di finanziamento che possano incidere sulla capacità di un "Partner" di adempiere alle sue responsabilità in materia di cooperazione per la Stazione Spaziale, quest'ultimo, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, ne informerà gli altri Enti od Organizzazioni Cooperanti e li consulterà. Ove necessario, anche i "Partners" potranno consultarsi.
4. I "Partners" cercheranno di ridurre al minimo la circolazione di fondi nell'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale, ricorrendo, ove i "Partners" interessati così convengano, anche alla permuta.
Storico versioni
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