Accordo
Art. 18
Regime Doganale e di Immigrazione
In vigore dal 1 feb 1992
Regime Doganale e di Immigrazione
1. Ogni "Stato Partner" faciliterà, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, l'ingresso e l'uscita dal proprio territorio delle persone e dei beni richiesti dall'attuazione del presente Accordo.
2. Ogni "Stato Partner" faciliterà, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, il rilascio della documentazione necessaria per l'ingresso e la residenza ai cittadini di un altro "Stato Partner" ed ai loro familiari i quali entrino nel suo territorio, ne escano oppure vi risiedano per esercitarvi le funzioni richieste dall'attuazione del presente Accordo.
3. Ogni "Stato Partner" si adopererà per autorizzare l'ingresso nel proprio territorio, in esenzione da diritti doganali e da altri simili oneri, dei beni richiesti dall'attuazione del presente Accordo.
Storico versioni
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