Accordo

Art. 17

Convenzione sulla Responsabilità

In vigore dal 1 feb 1992
Convenzione sulla Responsabilità 1. Salvo quanto diversamente disposto nell', gli "Stati Partner", nonché l'ESA, sono responsabili in conformità alle norme della Convenzione sulla Responsabilità. 2. In caso di una richiesta di risarcimento fondata sulla Convenzione sulla Responsabilità, i "Partners" (e l'ESA, se del caso) si consulteranno tempestivamente su ogni eventuale responsabilità, sulla suddivisione di tale responsabilità e sulla difesa da opporre a tale richiesta. 3. Per quanto riguarda la fornitura dei servizi di lancio e di ritorno di cui all'.2, i "Partners" interessati (e l'ESA, se del caso) possono concludere separati accordi sulla suddivisione di ogni eventuale responsabilità solidale e congiunta derivante dalla Convenzione sulla Responsabilità.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;38#art-a-17

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