Accordo

Art. 19

Scambio di Dati e di Beni

In vigore dal 1 feb 1992
Scambio di Dati e di Beni 1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente comma, ogni "Part- ner", agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, trasferirà tutti i dati tecnici ed i beni ritenuti essere necessari (da entrambe le Parti e per ogni trasferimento) per adempiere alle responsabilità del proprio Ente od Organizzazione Cooperante, a norma degli specifici Memorandum ed intese di attuazione. Ogni "Part- ner" si impegna ad esaminare sollecitamente ogni richiesta di dati tecnici o beni presentata dall'Ente od Organizzazione Cooperante di un altro "Partner" per finalità di cooperazione per la Stazione Spaziale. Il presente comma non obbliga uno "Stato Partner" a trasferire dati tecnici o beni, in trasgressione alle proprie leggi e regolamenti nazionali. 2. I "Partners" si adopereranno per esaminare sollecitamente le richieste di autorizzazione al trasferimento di dati tecnici e beni da parte di persone giuridiche o soggetti diversi dai "Partners" o dagli Enti od Organizzazioni Cooperanti (ad es. scambi da società a società che possano svilupparsi) ed incoraggeranno e faciliteranno altresì detti trasferimenti, nell'ambito della cooperazione per la Stazione Spaziale ai sensi del presente Accordo. Indipendentemente da quanto sopra, tali trasferimenti non sono contemplati dalle modalità e dalle condizioni previste dal presente Articolo. Ad essi si applicheranno le leggi ed i regolamenti nazionali. 3. I "Partners" accettano che i trasferimenti di dati tecnici e beni ai sensi del presente Accordo sono soggetti alle restrizioni enunci- ate nel presente comma. I dati tecnici ed i beni non rientranti nelle restrizioni enunciate nel presente comma possono essere trasferiti senza limitazioni, salvo restrizioni altrimenti previste dalle leggi o dai regolamenti nazionali. (a) L'Ente od Organizzazione Cooperante cedente contrassegnerà con avvertenze esplicative, o identificherà altrimenti in maniera specifica, i dati tecnici od i beni da tutelare ai fini dei controlli sull'esportazione. Dette avvertenze od identificazioni indicheranno ogni specifica condizione di impiego di tali dati tecnici e beni da parte dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente e da parte dei suoi contraenti o subcontraenti, compreso: che questi dati tecnici e beni dovranno essere usati esclusivamente per adempiere alle responsabilità dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, derivanti dal presente Accordo e dai relativi Memorandum e, che questi dati tecnici o beni non dovranno essere utilizzati da persone giuridiche o soggetti diversi dall'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, dai suoi contraenti o subcontraenti, ovvero per qualsiasi altra finalità, senza il previo consenso scritto dello "Stato Partner" cedente, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante. (b) L'Ente od Organizzazione Cooperante cedente contrassegnerà con avvertenze i dati tecnici da tutelare a difesa dei diritti di proprietà. Dette avvertenze indicheranno ogni specifica condizione d'uso di detti dati tecnici da parte dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, o da parte dei suoi contraenti e subcontraenti, compreso: che questi dati tecnici dovranno essere utilizzati, riprodotti o resi pubblici esclusivamente per adempiere ad obblighi dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, derivanti dal presente Accordo e dai relativi Memorandum e, che questi dati tecnici non dovranno essere utilizzati da persone giuridiche o soggetti diversi dall'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, dai suoi contraenti o subcontraenti, ovvero per qualsiasi altra finalità, senza il previo consenso scritto dello "Stato Partner" cedente, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante. (c) Ove i dati tecnici od i beni trasferiti ai sensi del presente Accordo siano classificati, l'Ente od Organizzazione Cooperante cedente contrassegnerà con avvertenze o identificherà altrimenti in maniera specifica tali dati tecnici o beni. Lo "Stato Partner" che ne riceva richiesta potrà esigere che detti trasferimenti avvengano ai sensi di un accordo o di un'intesa sulla sicurezza delle informazioni che stabilisca le condizioni per il trasferimento e la protezione di detti dati tecnici e beni. Un trasferimento potrà non aver luogo qualora lo "Stato Partner" ricevente non abbia provveduto alla protezione della segretezza delle domande di brevetto contenenti informazioni che siano classificate o mantenute diversamente segrete per motivi di sicurezza nazionale. Nessun dato tecnico o bene classificato potrà essere trasferito ai sensi del presente Accordo, senza che entrambe le Parti vi abbiano consentito. 4. Ogni "Stato Partner" adotterà ogni necessario provvedimento per assicurare che ai dati tecnici od ai beni da esso ricevuti ai sensi dei precedenti paragrafi 3(a), 3(b) o 3(c) vengano pienamente applicate dallo "Stato Partner" ricevente, dal suo Ente od Organizzazione Cooperante e da altre persone giuridiche o soggetti (ivi compresi contraenti e subcontraenti) ai quali i dati tecnici od i beni siano stati successivamente ceduti, le modalità indicate nelle avvertenze o negli altri contrassegni di identificazione. Ogni "Stato Partner" ed Ente od Organizzazione Cooperante adotterà ogni provvedimento ragionevolmente necessario, comprese le garanzie di inserimento di adeguate condizioni nei propri contratti e subcontratti, onde evitare l'impiego, la divulgazione od il ritrasferimento non autorizzati di tali dati tecnici o beni nonché un accesso non autorizzato alla loro disponibilità. Nel caso di dati tecnici o di beni ricevuti ai sensi del precedente paragrafo 3 (c), lo "Stato Partner" o l'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente accorderanno a detti dati tecnici o beni un livello di protezione almeno equivalente al livello di protezione accordato dallo "Stato Partner" o dall'Ente od Organizzazione Cooperante cedente. 5. Non è intenzione dei "Partners" concedere al ricevente, mediante il presente Accordo od i relativi Memorandum, altro diritto se non quello di utilizzare, divulgare o ritrasferire dati tecnici o beni ricevuti, in conformità con le condizioni dettate dal presente Articolo. 6. Il recesso di uno "Stato Partner" dal presente Accordo non incide sui diritti o gli obblighi riguardanti la protezione dei dati tecnici e dei beni trasferiti ai sensi del presente Accordo prima di detto recesso, salvo quanto diversamente concordato in un accordo di recesso, a norma dell'. 7. Ai fini del presente Articolo, ogni trasferimento di dati tecnici e beni da un Ente od Organizzazione Cooperante all'ESA sarà considerato come destinato all'ESA, a tutti gli "Stati Partners" europei ed a contraenti e subcontraenti della Stazione Spaziale designati dall'ESA, salvo quanto diversamente specificato all'atto del trasferimento.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;38#art-a-19

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